Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2000
Corte cost., sent. 12 luglio 2000, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2000
- Data di deposito
- 12 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25496
La scelta del legislatore di escludere espressamente l'operativita' nel processo penale minorile dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche nei confronti degli imputati che siano divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, non e' censurabile per ingiustificato e deteriore trattamento riservato all'imputato minorenne rispetto all'imputato maggiorenne al momento del fatto; essa trova, infatti, la sua ragione giustificatrice, non tanto nella mancanza di maturita' e di capacita' di valutazione del minore in ordine alla scelta del rito, quanto nel ponderato bilanciamento operato dal legislatore, tra le esigenze di economia processuale connesse al c.d. patteggiamento e la peculiarita' del modello di giustizia minorile adottato nell'ordinamento italiano, indirizzato al recupero del minore e alla tutela della sua personalita' e, dunque, caratterizzato da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. Ne' l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - considerate le sue caratteristiche - puo' essere posto sullo stesso piano delle misure di favore specificamente previste nel procedimento penale a carico di imputati minorenni. Peraltro, cio' non ostacola la possibilita' che il legislatore, nella sua discrezionalita', preveda, tra gli epiloghi anticipati del procedimento nei confronti dei minorenni, forme di accordo sulla misura della pena, compatibilmente con i principi e le finalita' dell'attuale sistema della giustizia penale minorile. Ne', infine, puo' ritenersi precluso, dai precedenti penali o giudiziari, il ricorso, ove ne sussistano i presupposti, alle altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento minorile. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - v. anche sentenza n. 135/1995 per un'analoga questione. - v., per la specificita' del modello della giustizia penale minorile, sentenze n. 433/1997, nn. 135 e 125/1995, n. 125/1992, n. 206/1987, n. 122/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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