Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2000
Corte cost., sent. 4 febbraio 2000, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2000
- Data di deposito
- 4 febbraio 2000
- Data di decisione
- 20 gennaio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:26
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 243 del 19 luglio 1993
- art. 14, lett. b), decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
- art. 3, comma 1, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 25152
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 14, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <<secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni>>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <<in modo esclusivo o almeno prevalente>> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9). Infatti - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur finalizzata all'obiettivo della pronta liberazione del lavoratore dal bisogno, e' ispirata <<piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico>>; ed altresi' che spetta alla scelta discrezionale del legislatore l'individuazione delle categorie di lavoratori alle quali va estesa la predetta tutela assicurativa e la precisazione dei limiti di operativita' di tale tutela -, nel caso di specie, la scelta del legislatore, censurata dal giudice 'a quo', di sostituire, con effetto dalla data sopra indicata, il criterio della esclusivita' o della prevalenza a quello dell'abitualita' per la copertura dei lavoratori autonomi dal rischio infortunistico, oltre ad essere ragionevole in rapporto alla peculiarita' del lavoro agricolo autonomo ed in vista della armonizzazione tra il sistema assicurativo gestito dall'INAIL e quello gestito dall'INPS, costituisce legittimo esercizio della menzionata discrezionalita', traducendosi appunto in uno dei possibili limiti alla obbligatorieta' di tale assicurazione. - Cfr. S. nn. 158/1987, 179/1996, 350/1997, 297/1999 e 405/1999. red.: G. Leo
Massima n. 25153
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza - dell'art. 14, lettera b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <<secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni>>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <<in modo esclusivo o almeno prevalente>> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9). Infatti, relativamente al profilo della pretesa disparita' di trattamento tra lavoratori agricoli subordinati e lavoratori agricoli autonomi, la intrinseca diversita' tra le due categorie di lavoratori non consente di istituire un raffronto tra le stesse. Per quanto attiene, poi, alla dedotta situazione di sfavore nella quale verrebbero a trovarsi coloro i quali, per ragioni oggettive, non possono, come altri lavoratori agricoli autonomi, dedicarsi alla coltivazione del fondo in maniera esclusiva o prevalente, la mancanza per costoro della copertura assicurativa costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalita' di cui il legislatore gode circa i limiti di obbligatorieta' di detta assicurazione e non determina una ingiustificata disparita' di trattamento. red.: G. Leo
Massima n. 25154
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14, lettera b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1993, n. 243 - nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <<secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni>>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <<in modo esclusivo o almeno prevalente>> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9) - e dell'art. 3, primo comma, di quest'ultima legge (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) - nella parte in cui non riconoscono il diritto alle prestazioni per gli infortuni ai lavoratori agricoli autonomi che, pur coltivando un loro fondo per il quale occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, superino poi la soglia legale svolgendo altrove anche l'attivita' di bracciante agricolo -, poiche' il divieto di cumulo costituisce ragionevole e coerente conseguenza dello specifico sistema normativo. Ed invero, premesso che il lavoratore agricolo che esercita sia attivita' di bracciante che attivita' autonoma e' protetta dalla assicurazione contro gli infortuni nel tempo di svolgimento della prima attivita', mentre rimane privo di copertura solo durante la seconda ove essa sia di breve durata; una simile diversita' non puo' essere eliminata da una pronuncia della Corte, non tanto per il rischio di ulteriori sperequazioni conseguenziali, quanto essenzialmente perche' cio' rientra nei limiti della discrezionalita' legislativa ed inoltre, perche' le situazioni che si vorrebbero cumulare sono eterogenee. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 14, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, e dell'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Trento e dal tribunale di Lecce con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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