Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2000

Corte cost., sent. 4 febbraio 2000, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2000
Data di deposito
4 febbraio 2000
Data di decisione
20 gennaio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:24

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5-bis, comma 7, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • art. 3, comma 65, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25120

Non e' fondata, in materia di espropriazioni, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5-bis, comma 7-bis. del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359) introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denunciato, - nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti della c.d. accessione invertita, prevede la corresponsione in favore del soggetto privato della proprieta' del suolo ad opera della pubblica amministrazione in seguito alla costruzione sullo stesso di un'opera di pubblica utilita', di una somma corrispondente alla indennita' di esproprio (senza abbattimento del 40%), maggiorata del 10%, pressocche' pari al valore dimezzato del bene - per la discriminazione, ritenuta irragionevole, che si verificherebbe rispetto alla previsione di cui all'art. 938 cod. civ., che, con riferimento alla occupazione, nella costruzione di un edificio da parte di un proprietario su una porzione di fondo attiguo, prevede invece la corresponsione al proprietario del suolo del doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno. Si tratta infatti di ipotesi di accessione palesemente non comparabili perche' completamente diverse, sia sotto il profilo dei soggetti, che dei presupposti di applicabilita' e della natura delle norme, atteso che, mentre, in quella contemplata dall'art. 938 cod. civ. l'attribuzione della proprieta' al costruttore avviene sul presupposto della posizione di buona fede (ignoranza di costruire sul suolo altrui) dello stesso costruttore, di fronte all'inerzia del proprietario (mancanza di opposizione per un periodo di tre mesi dall'inizio della costruzione) e non automaticamente, ma sulla base di una domanda e per effetto di una decisione del giudice civile non assolutamente vincolata, ma adottata in base ad una valutazione delle circostanze dello sconfinamento e dell'opportunita' del trasferimento secondo una ponderazione degli interessi in gioco, nel caso in questione, invece, si ha una occupazione, ancorche' illegittima, della pubblica amministrazione, sostenuta da valida dichiarazione di pubblica utilita', di modo che, in mancanza di tale dichiarazione (cui viene equiparata la dichiarazione annullata) si e' al di fuori dell'ambito della norma denunciata. La quale, inoltre, a differenza di quella assunta a termine di paragone - che ha carattere permanente - risulta inserita in un testo di dichiarata temporaneita', collegata com'e' alla emanazione di una disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ed ha finalita' egualmente temporanee e di emergenza rivolte a regolare situazioni passate (occupazioni anteriori al 30 settembre 1996). Per non parlare, infine, delle finalita' dell'intervento - che nella disposizione impugnata e' pubblico, con una contrapposizione tra interessi pubblici, relativi all'opera di pubblica utilita', e privati dei proprietari del suolo, che puo' giustificare un diverso bilanciamento degli stessi - laddove, nella disciplina dell'art. 938 cod. civ. e' destinato ad operare nell'ambito esclusivo di rapporti tra privati. - Cfr. S. n. 148/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Mistretta con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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