Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2000
Corte cost., sent. 22 giugno 2000, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 8, legge n. 40 del 6 marzo 1998
- art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25441
Il termine perentorio di cinque giorni per la proposizione del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, previsto dall'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora in art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286) opera sulla premessa della piena conoscibilita' del contenuto del provvedimento, coessenziale alla effettivita' del diritto di difesa in giudizio; la quale, a sua volta, presuppone, come condizione necessaria, la comunicazione dell'atto, con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, unitamente ad una traduzione in una lingua conosciuta all'interessato. Con la conseguenza che, ove tale conoscibilita' non sia assicurata, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri interpretativi dell'ordinamento giuridico, dovra' trarne una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione, come quella, gia' enucleata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile al destinatario e' inidoneo a far decorrere il termine in questione. Non e' pertanto fondata, in relazione all'art. 24 Costituzione la questione di legittimita' dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40 (ora, art. 13 t.u. 25 luglio 1998 n. 286), sollevata in ragione della mancata previsione di alcun meccanismo di rimessione in termini o di proroga del termine nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato allo straniero in una lingua da lui non conosciuta. - cfr. sent. n. 198/2000 M.R.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), disposizione ora contenuta nell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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