Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2000

Corte cost., sent. 22 giugno 2000, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2000
Data di deposito
22 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 148, codice penale militare di pace
  • art. 151, codice penale militare di pace
  • art. 154, comma 1, numero 1, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 25437

Nei reati di mancanza alle chiamate e di diserzione e nel reato di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza, la presenza o l'assenza del fattore della coscienza, quale ragione determinante la violazione degli obblighi di legge, rende tutt'altro che manifestamente arbitraria la determinazione del legislatore, nel primo caso, di riconoscere e nel secondo caso di escludere, rilievo al tempo nel quale perdura la mancata "incorporazione", ai fini dell'applicaiblita' dell'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista solo per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione. Infatti, mentre nell'ipotesi dei primi due reati, la violazione concerne un obbligo permanente, da cui derivano singoli doveri, il cui mancato rispetto puo' dare luogo a plurime sentenze di condanna, nella seconda ipotesi il legislatore ha preso in considerazione il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare", coerentemente con il significato della disposizione che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero dagli obblighi di leva, esclude la possibilita' di violazioni plurime dell'obbligo alla prestazione di cui trattasi. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, censurato in quanto prevede l'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione e non anche per il reato di rifiuto totale del servizio militare. - v., in tema di "incorporazione" dei soggetti obbligati al servizio di leva, le sentenze nn. 409/1989, 343/1993 e 422/1993. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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