Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2000
Corte cost., sent. 22 giugno 2000, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, codice penale militare di pace
- art. 151, codice penale militare di pace
- art. 154, comma 1, numero 1, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25437
Nei reati di mancanza alle chiamate e di diserzione e nel reato di rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di coscienza, la presenza o l'assenza del fattore della coscienza, quale ragione determinante la violazione degli obblighi di legge, rende tutt'altro che manifestamente arbitraria la determinazione del legislatore, nel primo caso, di riconoscere e nel secondo caso di escludere, rilievo al tempo nel quale perdura la mancata "incorporazione", ai fini dell'applicaiblita' dell'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza, prevista solo per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione. Infatti, mentre nell'ipotesi dei primi due reati, la violazione concerne un obbligo permanente, da cui derivano singoli doveri, il cui mancato rispetto puo' dare luogo a plurime sentenze di condanna, nella seconda ipotesi il legislatore ha preso in considerazione il fatto istantaneo del "rifiuto di prestare il servizio militare", coerentemente con il significato della disposizione che, facendo conseguire alla sentenza di condanna l'esonero dagli obblighi di leva, esclude la possibilita' di violazioni plurime dell'obbligo alla prestazione di cui trattasi. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, censurato in quanto prevede l'aggravante della durata ultrasemestrale dell'assenza per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione e non anche per il reato di rifiuto totale del servizio militare. - v., in tema di "incorporazione" dei soggetti obbligati al servizio di leva, le sentenze nn. 409/1989, 343/1993 e 422/1993. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, primo comma, numero 1), del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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