Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2000
Corte cost., sent. 27 gennaio 2000, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2000
- Data di deposito
- 27 gennaio 2000
- Data di decisione
- 17 gennaio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 47, n. 8, delibera legislativa Regione Liguria del 22 aprile 1997
- art. 47, comma 8, delibera legislativa Regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 30, comma 1, lett. d), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 22, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 25104
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione all'art. 22, comma 6, l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e agli artt. 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d), l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - l'art. 1, comma 47, n. 8, della delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32". Infatti, la disposizione impugnata - che, definendo, con valore retroattivo, le "aree protette esistenti" come "parco naturale regionale" a decorrere dal 1^ febbraio 1996, incontra il limite, contenuto nella legislazione nazionale sulle aree protette e sulla protezione della fauna selvatica, la quale (rispettivamente, nell'art. 22, comma 6, l. n. 394 del 1991 e negli artt. 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d), l. n. 157 del 1992) sancisce un esplicito divieto, penalmente sanzionato, di attivita' venatoria, tra l'altro, "nei parchi naturali regionali - consente, attraverso il suo preteso carattere transitorio, l'attivita' venatoria nei territori in essa considerati per un tempo indefinito, rendendo cosi' configurabile una "elusione sostanziale" del principio fondamentale del divieto di caccia. - S. n. 389/1999.
Massima n. 25121
E' costituzionalmente illegittimo, 'ex' art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, per violazione dell'art. 117 Cost. - in relazione agli artt. 22, comma 6, l. n. 394 del 1991 e agli artt. 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d), l. n. 157 del 1992 - l'art. 47, c. 8, l. Reg. Liguria n. 12 del 1995, il cui contenuto e' stato testualmente riprodotto dall'art. 1, comma 47, n. 8, della delib. legislativa approvata dal Cons. Reg. Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo (cfr. Massima "A"). red.: S. Di Palma
Massima n. 25122
La dichiarazione di illegittimita' conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere applicata anche ai giudizi in via principale, in quanto esprime un principio di diritto processuale che e' valido per tutte le questioni di legittimita' costituzionale previste dal Capo II della predetta legge n. 87 del 1953, come si desume anche dalla dizione letterale dell'art. 27 cit.. - S. nn. 34/1961, 441/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, n. 8 della delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 32";
Dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 8, della legge della regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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