Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2000
Corte cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2000
- Data di deposito
- 21 gennaio 2000
- Data di decisione
- 12 gennaio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25107
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Infatti - posto che uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 cod. civ. sia diretto a soddisfare, in conformita' al significato comune dell'espressione, le necessita' di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione; e che e' indubbio che la funzione sopra specificata e' propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato - le disposizioni impugnate debbono essere interpretate, conformemente all'art. 3 Cost. (ottemperando al fondamentale canone ermeneutico, che, nel concorso tra piu' possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione), nel senso dell'estensione del privilegio anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. - S. n. 84/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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