Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2000

Corte cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2000
Data di deposito
21 gennaio 2000
Data di decisione
12 gennaio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25107

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Infatti - posto che uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 cod. civ. sia diretto a soddisfare, in conformita' al significato comune dell'espressione, le necessita' di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione; e che e' indubbio che la funzione sopra specificata e' propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato - le disposizioni impugnate debbono essere interpretate, conformemente all'art. 3 Cost. (ottemperando al fondamentale canone ermeneutico, che, nel concorso tra piu' possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione), nel senso dell'estensione del privilegio anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. - S. n. 84/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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