Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2000
Corte cost., sent. 1° giugno 2000, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2000
- Data di deposito
- 1° giugno 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 44 del 21 novembre 1983
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 26, statuto regione Umbria
Massime
Massima n. 25359
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, lettera c) della legge della Regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44, nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie. La norma, infatti, ammettendo alla partecipazione al concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i titolari di alloggi non "adeguati" e cioe' quelli dichiarati inabitabili per motivi statici, introduce una irragionevole disparita' di trattamento in relazione alle diverse cause che possono determinare la medesima situazione di inabitabilita' dell'immobile per la precarieta' delle sue condizioni e, in particolare, riguardo alla inabitabilita' derivante da motivi igienico-sanitari. Il trattamento deteriore cosi' riservato ai titolari di alloggi inabitabili per tali motivi, non e' peraltro giustificato ne' dalla prevista attribuzione in loro favore, di un punteggio preferenziale, in quanto trattasi di condizione operante solo in sede di graduatoria finale, relativamente ad un concorso per il quale e' ad essi preclusa la partecipazione ne', tantomeno, dalla minore onerosita' delle opere ordinariamente necessarie per porre rimedio agli inconvenienti o dalla maggiore difficolta' di apprezzamento oggettivo di dette situazioni, trattandosi di distinzioni meramente accidentali, non suscettibili di incidere sulla sostanziale omogeneita' dello stato in cui versano i titolari di immobili comunque inadeguati. Il riferimento all'art. 3 della Costituzione impone, comunque, che entrambi i tipi di inabitabilita' considerati debbano fondarsi su un provvedimento formale dell'autorita' competente. - v., sulla necessita' di differenziazione territoriale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la sentenza n. 27/1996; v. anche, sulla inadeguatezza degli alloggi, in relazione alle esigenze abitative, la sentenza n. 123/1998. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge della regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 (Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione), nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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