Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2000

Corte cost., sent. 31 maggio 2000, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2000
Data di deposito
31 maggio 2000
Data di decisione
25 maggio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25351

Ai fini della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, non puo' essere richiesto un riesame della rilevanza ne' puo' disporsi la restituzione degli atti al rimettente alla luce delle innovazioni introdotte da due provvedimenti, successivi al decreto censurato, adottati dal Governo (decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422 e 26 febbraio 1999, n. 46), il primo dei quali gia' preso in considerazione dal giudice 'a quo' ed il secondo comunque non applicabile per espressa sua previsione alle procedure esecutive in corso, le quali continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Massima n. 25352

La motivazione addotta in ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, di per se' non implausibile, non consente l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto dell'assenza o dell'insufficienza di tale motivazione; del tutto esaustiva risultando, inoltre, la descrizione delle fattispecie oggetto dei singoli procedimenti esecutivi, sottoposte alla valutazione del giudice 'a quo'. - In ordine al controllo sul giudizio di rilevanza espresso dall'ordinanza di rimessione, v. sentenze (richiamate) nn. 179/1999 e 148/1999.

Massima n. 25353

In conformita' della 'ratio' della legge n. 662 del 1996, recante delega legislativa al Governo, il cui scopo dichiarato (anche nel titolo) e' quello della "razionalizzazione del sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate", la scelta del legislatore delegato - la cui discrezionalita' va valutata, appunto, in relazione alla specifica delega ricevuta ed alla sua 'ratio' - ha mirato a dare attuazione a un espresso criterio direttivo della stessa legge e non ha ecceduto percio' i margini concessi al delegato; essa, infatti, ha risposto all'esigenza di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate, dispondendo di accordare ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi anche la potesta' esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, attesa l'evidente necessita' di unificare in un solo soggetto, e precisamente nel concessionario, sia la funzione di "cassiere" sia la potesta' di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia. Ne', per altro verso, puo' darsi una lettura restrittiva del criterio direttivo espresso dalla legge delega n. 662, tale cioe' da escludere modifiche rilevanti della normativa vigente rese necessarie dalle nuove funzioni attribuite ai concessionari. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per un asserito eccesso di delega.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di

servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari), sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Padova

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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