Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2000
Corte cost., sent. 17 gennaio 2000, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2000
- Data di deposito
- 17 gennaio 2000
- Data di decisione
- 11 gennaio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:11
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25127
Il conflitto di attribuzione tra autorita' giudiziaria e Assemblee parlamentari relativamente all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost., postula che il confine tra i due distinti valori confliggenti - autonomia delle Camere e legalita'-giurisdizione - sia posto sotto il controllo della Corte costituzionale, che puo' essere adita dal potere che si ritenga leso o menomato dall'attivita' dell'altro. E poiche' tale controllo - al quale e' sicuramente estraneo l'accertamento, di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria, delle responsabilita' dedotte in giudizio - pur esplicandosi sull'apprezzamento della Camera di appartenenza in ordine alla sindacabilita' delle dichiarazioni del parlamentare, risulta attuato in posizione di terzieta' e di garanzia dell'equilibrio costituzionale tra i due poteri, ne consegue che la Corte non puo' in esso limitarsi a sindacare la validita' e la congruenza delle motivazioni - talvolta neppure espresse - adottate dalla Camera, ma deve necessariamente accertare se, in concreto, l'espressione dell'opinione in questione possa o meno ricondursi a quell'"esercizio delle funzioni" parlamentari, il cui ambito, trattandosi di norma costituzionale, spetta ad essa definire, entrando quindi direttamente nel merito della controversia sulla portata e l'applicazione della norma medesima. - V. S. n. 10/2000. Per la giurisprudenza precedente v. anche S. nn. 379/1996, 329/1999, 289/1998, 375/1997, 265/1997, 129/1996, 443/1993, 1150/1988, 417/1999 e 289/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25128
Riguardo ai criteri da osservarsi per distinguere in concreto, tra le dichiarazioni rese da parlamentari, quelle a cui puo', da quelle a cui non puo', estendersi la insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., premesso che - pur riconoscendosi ormai superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella societa' contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi coperti dall'immunita', i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni") - e' tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilita' anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori di tali organi non puo' essere automatica, atteso che l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 Cost. non soltanto porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale - come piu' volte si e' affermato nella giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, S. nn. 329/1999 e 289/1998) - che sia compresa nella insindacabilita' tutta la complessiva attivita' politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, ma porta altresi' ad affermare - come anche la Corte ha di recente statuito (v. S. n. 10/2000) - che lo stretto nesso tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, costantemente considerato come indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione di insindacabilita', deve qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare". Alla luce di tale interpretazione, pertanto, non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del "diritto parlamentare", non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico", o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacche' tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare puo' aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari. A sua volta, quindi, il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, si puo' risolvere nel senso della insindacabilita' solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche. - V. S. nn. 329/1999, 289/1998 e 10/2000 (gia' citate nel testo). V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25129
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo, seconda Sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali il deputato Vittorio Sgarbi e' stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa a danno del dottor Antonio Di Pietro, devono ritenersi coperte, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dall'immunita' parlamentare, e' da escludere che la forma dell'ordinanza utilizzata dal Tribunale per sollevare il conflitto, possa comportarne la irricevibilita'. Va infatti ribadito che, in ogni caso, in applicazione del principio processuale di strumentalita' delle forme, la proposizione del conflitto mediante un atto avente forma diversa da quella del ricorso prevista dagli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non potrebbe essere sanzionata con l'irricevibilita' qualora si accerti - come appunto nella fattispecie - che esso possiede tutti i requisiti stabiliti da tali norme ed e' quindi idonea a conseguire lo scopo cui e' preordinato e a consentire la valida instaurazione del contraddittorio innanzi alla Corte. - V., tra le molte, O. nn. 37/1998, 469/1997, 442/1997, 325/1997, 251/1997, 339/1996, 68/1993, 228/1975 e 229/1975. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25130
A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, deve statuirsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse per le quali il deputato Vittorio Sgarbi, in procedimento pendente innanzi al suddetto Tribunale, e' imputato di diffamazione aggravata in danno del dottor Antonio Di Pietro, con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera nella seduta del 17 giugno 1998. E' infatti incontestato che le dichiarazioni in questione (rese nel corso del programma "Sgarbi quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5, e concernenti la locazione, da parte del dottor Di Pietro, di un appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo) furono pronunciate - come si riconosce anche nelle deliberazioni e della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dall'Assemblea - 'extra moenia', e cioe' fuori del Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche". Le stesse dichiarazioni, inoltre, non si possono neppure considerare connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacche' non e' individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attivita' politica intesa in senso lato", che pero', come gia' rilevato, non puo', per la Corte costituzionale, costituire valido oggetto dell'immunita' parlamentare. Cosicche', non potendo, nel caso, in mancanza della necessaria connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, invocarsi l'immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., se ne deve concludere che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilita' in oggetto, ha interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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