Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2000

Corte cost., sent. 7 gennaio 2000, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/2000
Data di deposito
7 gennaio 2000
Data di decisione
17 dicembre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:1

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25059

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da societa' di capitali, svolgente attivita' di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' e' stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella gia' riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratio' dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. e' quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio', destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle societa' di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra piu' significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilita' ai crediti delle societa' di capitale, per la diversita' causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con cio' appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, numero

3, e 2777, secondo comma, lettera b), del codice civile, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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