Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2000
Corte cost., sent. 7 gennaio 2000, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2000
- Data di deposito
- 7 gennaio 2000
- Data di decisione
- 17 dicembre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 2778, codice civile
- art. 2, legge n. 426 del 29 luglio 1975
- art. 2751, bis, n. 3, codice civile
- legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 2777, comma 2, lett. b), codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 25059
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da societa' di capitali, svolgente attivita' di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' e' stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella gia' riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratio' dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. e' quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio', destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle societa' di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra piu' significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilita' ai crediti delle societa' di capitale, per la diversita' causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con cio' appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, numero
3, e 2777, secondo comma, lettera b), del codice civile, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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