Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2000

Corte cost., ord. 22 marzo 2000, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/2000
Data di deposito
22 marzo 2000
Data di decisione
8 marzo 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:79

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25207

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., nei confronti dell'art. 1957 cod. civ., nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il creditore, per ottenere che la responsabilita' del fideiussore permanga, deve proporre le sue domande, decorra - in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso di credito retributivo fondato su un rapporto di lavoro subordinato non assistito da stabilita' e fatto valere solidalmente nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione non riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa e che siano percio' responsabili - per l'asserita qualificazione di fideiussori 'ex lege' dell'associazione - ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. Indipendentemente dall'esattezza - alla stregua degli orientamenti, allo stato attuale non univoci, della giurisprudenza di legittimita' - della riconducibilita' della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod. civ. alla figura della fideiussione 'ex lege', la mancanza di precisi riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, circa lo svolgimento del processo di provenienza, ed in particolare sul 'dies a quo' con riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, si risolve infatti in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto impedisce di comprendere se l'eccezione di decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore rimettente, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in fatto per effetto dell'intimato licenziamento orale oppure dalle anteriori scadenze dei singoli crediti retributivi. Atteso che, ove la decadenza fosse stata effettivamente eccepita assumendo come 'dies a quo' il licenziamento, se ne sarebbe dovuto tener conto anche agli effetti della rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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