Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/2000
Corte cost., ord. 17 marzo 2000, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/2000
- Data di deposito
- 17 marzo 2000
- Data di decisione
- 6 marzo 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 218, comma 5, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25211
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in relazione all'art. 217, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 stesso decreto, nel testo introdotto dall'art. 117 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205", anziche' (come prevede l'art. 217 c.s., relativamente alla sospensione della carta di circolazione) "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in quanto l'eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facolta' del destinatario, ben piu' gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5, palesemente inidoneo a fungere da 'tertium comparationis' onde verificare la sussistenza del denunciato 'vulnus' al principio di uguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del
1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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