Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/2000

Corte cost., ord. 17 marzo 2000, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
74/2000
Data di deposito
17 marzo 2000
Data di decisione
6 marzo 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:74

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25211

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in relazione all'art. 217, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 stesso decreto, nel testo introdotto dall'art. 117 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205", anziche' (come prevede l'art. 217 c.s., relativamente alla sospensione della carta di circolazione) "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in quanto l'eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facolta' del destinatario, ben piu' gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5, palesemente inidoneo a fungere da 'tertium comparationis' onde verificare la sussistenza del denunciato 'vulnus' al principio di uguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel

testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del

1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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