Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2000

Corte cost., ord. 12 gennaio 2000, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/2000
Data di deposito
12 gennaio 2000
Data di decisione
10 gennaio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 8, come modificato, legge n. 257 del 27 marzo 1992
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
  • legge n. 271 del 4 agosto 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25088

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 - il quale prevede che, <<per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5>> - in quanto il giudice rimettente, <<nel configurare l'incostituzionalita' della norma denunciata, dapprima a cagione del suo ridotto ambito di operativita' e, poi, in virtu' della latitudine della sua portata applicativa, auspica un duplice esito correttivo, l'uno in palese contraddizione con l'altro>>. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 373/1999 e 458/1998, nonche' S. n. 123/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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