Corte costituzionale
Ordinanza n. 590/2000
Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 590
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 590/2000
- Data di deposito
- 29 dicembre 2000
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:590
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, comma 4, legge n. 1213 del 4 novembre 1965
- art. 12, decreto-legge n. 26 del 14 gennaio 1994
- legge n. 153 del 1° marzo 1994
Parametri
Massime
Massima n. 25984
Manifesta inammissibilità, per mancata valutazione da parte dei giudici rimettenti della perdurante rilevanza della questione - a seguito della intervenuta abrogazione della norma censurata e della introduzione di una nuova disciplina - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di derogare al divieto di sfruttamento da parte delle emittenti televisive delle opere filmiche - anteriormente al decorso del termine previsto dal primo comma - attraverso accordi stipulati tra i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche, le imprese audiovisive e i rappresentanti delle imprese audiovisive, dispone che a detti accordi debbano partecipare anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. - V., sull'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, tra le più recenti, le ordinanze nn. 28/2000, 213/1999 e 162/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della cinematografia), come modificato dall'art. 12 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Roma, 7ª sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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