Corte costituzionale
Ordinanza n. 582/2000
Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 582
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 582/2000
- Data di deposito
- 29 dicembre 2000
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:582
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge (non convertito) n. 132 del 29 aprile 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 349 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 25976
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione - dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349, censurato, nella parte in cui stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132 (non convertito in legge) in quanto, secondo il giudice rimettente, la norma è intervenuta solo in sede di conversione del successivo decreto legge n. 250 del 1995, che non riproduceva tutte le norme del decreto decaduto. Il potere attribuito al Parlamento dalla richiamata disposizione costituzionale, può infatti, essere esercitato anche successivamente alla decadenza del decreto, mentre la disposizione di legge che regola i rapporti già sorti - la quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni del decreto decaduto - opera sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti giuridici sorti nel periodo del provvisorio vigore del decreto non convertito e non riguarda quindi - in mancanza di diversa volontà del legislatore - la sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale successivo periodo. - Cfr., sulle modalità di esercizio del potere del Parlamento ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, le sentenze nn. 89/1966, 84/1996, 244/1997; cfr., altresì, in tema di disciplina dei rapporti sorti in base a decreto non convertito, le sentenze nn. 286/1990, 244/1997, 429/1997, 507/2000. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il Redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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