Corte costituzionale

Ordinanza n. 580/2000

Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 580

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
580/2000
Data di deposito
29 dicembre 2000
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:580

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
  • art. 203, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • decreto-legge n. 95 del 3 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 25972

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e 203 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - con riguardo alla asserita non punibilità dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che abbiano disposto di propri beni personali, trattandosi di questione volta ad ottenere una pronuncia in malam partem, estensiva della previsione punitiva a condotte che non vi sarebbero comprese, alla quale osta in radice il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. - Sulla preclusione, per la Corte, di introdurre in via additiva nuovi reati o emettere sentenze aventi l'effetto di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, v. la sentenza n. 411/1995 e l'ordinanza n. 392/1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr. le ordinanze nn. 317/2000, 51, 245 e 337/1999, 106 e 413/1998, 297/1997. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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