Corte costituzionale
Ordinanza n. 580/2000
Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 580
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 580/2000
- Data di deposito
- 29 dicembre 2000
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:580
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
- art. 203, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- decreto-legge n. 95 del 3 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 25972
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e 203 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - con riguardo alla asserita non punibilità dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che abbiano disposto di propri beni personali, trattandosi di questione volta ad ottenere una pronuncia in malam partem, estensiva della previsione punitiva a condotte che non vi sarebbero comprese, alla quale osta in radice il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. - Sulla preclusione, per la Corte, di introdurre in via additiva nuovi reati o emettere sentenze aventi l'effetto di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, v. la sentenza n. 411/1995 e l'ordinanza n. 392/1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr. le ordinanze nn. 317/2000, 51, 245 e 337/1999, 106 e 413/1998, 297/1997. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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