Corte costituzionale
Ordinanza n. 577/2000
Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 577
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 577/2000
- Data di deposito
- 29 dicembre 2000
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:577
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 25969
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - applicabili al procedimento ratione temporis - censurati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", devono essere integrati dall'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d. "termine lungo" annuale, con la conseguente preclusione dell'appello quando detto termine sia decorso nonché sotto il profilo della loro incompatibilità con il regime del processo tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, in quanto la difesa tecnica é ivi prevista come non obbligatoria. In base ai principi affermati in precedenti decisioni, la lamentata lesione del diritto di difesa del contribuente appare manifestamente insussistente, poiché colui che, nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi personalmente, non poteva non accettare tutte le implicazioni di tale scelta, secondo un principio di autoresponsabilità. Peraltro, l'argomento desunto dalla disciplina transitoria, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, circa la inapplicabilità del termine lungo alle impugnazioni delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, é assolutamente ininfluente. - V., con riferimento al diritto di difesa nel processo tributario, le richiamate sentenze nn. 243/1982, 63/1997 e le ordinanze nn. 685/1988, 251/1994 e 210/1998. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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