Corte costituzionale

Ordinanza n. 577/2000

Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 577

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
577/2000
Data di deposito
29 dicembre 2000
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:577

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 25969

Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - applicabili al procedimento ratione temporis - censurati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", devono essere integrati dall'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d. "termine lungo" annuale, con la conseguente preclusione dell'appello quando detto termine sia decorso nonché sotto il profilo della loro incompatibilità con il regime del processo tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, in quanto la difesa tecnica é ivi prevista come non obbligatoria. In base ai principi affermati in precedenti decisioni, la lamentata lesione del diritto di difesa del contribuente appare manifestamente insussistente, poiché colui che, nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi personalmente, non poteva non accettare tutte le implicazioni di tale scelta, secondo un principio di autoresponsabilità. Peraltro, l'argomento desunto dalla disciplina transitoria, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, circa la inapplicabilità del termine lungo alle impugnazioni delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, é assolutamente ininfluente. - V., con riferimento al diritto di difesa nel processo tributario, le richiamate sentenze nn. 243/1982, 63/1997 e le ordinanze nn. 685/1988, 251/1994 e 210/1998. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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