Corte costituzionale

Ordinanza n. 555/2000

Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 555

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
555/2000
Data di deposito
6 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:555

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 125 del 11 aprile 1989
  • legge n. 214 del 2 giugno 1989
  • legge n. 165 del 26 giugno 1990
  • art. 8, comma 8, decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 25952

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dispone che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente. Erroneamente, infatti, il rimettente muove dalla inapplicabilità ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio, del successivo art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, il quale ha, in via generale, escluso la tardività, e quindi l'assoggettabilità a sanzione, del pagamento effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un termine cadente di sabato o di giorno festivo. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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