Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/2000

Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 517

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
517/2000
Data di deposito
21 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:517

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge n. 324 del 27 maggio 1959
  • art. 130, ultimo, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 25903

E' inammissibile, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo, a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto. - sentenza n. 300/2000 citata come più recente decisione nella quale è stato riaffermato il principio riportato in massima. L.T.

Massima n. 25904

Manifesta inammissibilità - per erroneità del presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 e 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 impugnati, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevederebbero un generalizzato divieto di cumulo tra indennità integrative speciali in presenza di piu' retribuzioni o trattamenti di quiescenza o di retribuzione e pensione. Va, infatti, osservato che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'interpretazione contestata è ancora oggi - nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti 3 gennaio 2000 - tutt'altro che maggioritaria o prevalente, sicché il rimettente avrebbe potuto scegliere un'interpretazione diversa, tanto più tenendo conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia del suddetto divieto generalizzato derivante dalle sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992; b) la disposizione di cui all'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 non è più in vigore in quanto è stata sostituita dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che, a sua volta, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalle sentenze n. 566 del 1989 e 494 del 1993; c) l'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è irrilevante ai fini della prospettata questione in quanto non ha contenuto autonomo e, presupponendo l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante, non può più riguardare l'indennità integrativa speciale. - V. sentenze nn. 566/1989 e 232/1992 ove è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di un limite al di sotto del quale il divieto di cumulo tra indennità integrative speciali non può operare. - V. sentenze nn. 566/1989 e 494/1993 nonchè ordinanza n. 438/1998 sulla espunsione dal sistema dell'art. 2, comma settimo, della legge n. 324 del 1959. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: Mirabelli

Redattore: Chieppa

Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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