Corte costituzionale
Ordinanza n. 515/2000
Corte cost., ord. 20 novembre 2000, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 515/2000
- Data di deposito
- 20 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:515
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 28 marzo 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25883
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 28 marzo 2000, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano: per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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