Corte costituzionale
Ordinanza n. 491/2000
Corte cost., ord. 14 novembre 2000, n. 491
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 491/2000
- Data di deposito
- 14 novembre 2000
- Data di decisione
- 27 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:491
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 9, comma 3, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 25829
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, censurato nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilita', spettanti al coniuge divorziato o superstite, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del secondo matrimonio. Infatti, non puo' certo ritenersi manifestamente irragionevole, l'aver accomunato convivenza coniugale e stato di separazione - costituendo quest'ultima, in conformita' alla sua natura ed alle sue origini storiche, una semplice fase del rapporto coniugale - mentre rimane punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale la diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilita', certezza, reciprocita' e corrispettivita' dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo. Del resto, gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente piu' debole, possono e debbono essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, quale, 'in primis', quello dello stato di bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilita'. - V., sulla diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, 'ex plurimis', la sentenza n. 127/1997; v. anche, sui criteri di ripartizione della pensione di riversibilita', la sentenza n. 419/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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