Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/2000

Corte cost., ord. 14 novembre 2000, n. 491

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
491/2000
Data di deposito
14 novembre 2000
Data di decisione
27 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:491

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25829

Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, censurato nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilita', spettanti al coniuge divorziato o superstite, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del secondo matrimonio. Infatti, non puo' certo ritenersi manifestamente irragionevole, l'aver accomunato convivenza coniugale e stato di separazione - costituendo quest'ultima, in conformita' alla sua natura ed alle sue origini storiche, una semplice fase del rapporto coniugale - mentre rimane punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale la diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilita', certezza, reciprocita' e corrispettivita' dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo. Del resto, gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente piu' debole, possono e debbono essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, quale, 'in primis', quello dello stato di bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilita'. - V., sulla diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, 'ex plurimis', la sentenza n. 127/1997; v. anche, sui criteri di ripartizione della pensione di riversibilita', la sentenza n. 419/1999. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze