Corte costituzionale

Ordinanza n. 488/2000

Corte cost., ord. 10 novembre 2000, n. 488

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
488/2000
Data di deposito
10 novembre 2000
Data di decisione
25 ottobre 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:488

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 25 novembre 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 25824

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, IV sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 25 novembre 1999, ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, IV sezione penale, nei confronti della camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Milano, IV sezione penale, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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