Corte costituzionale
Ordinanza n. 442/2000
Corte cost., ord. 26 ottobre 2000, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 442/2000
- Data di deposito
- 26 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:442
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25802
Manifesta inammissibilita' - per dichiarata illegittimita' della norma censurata - della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive al reato di inquinamento delle acque previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. - v. la sent. n. 254/1994; cfr., da ultimo, le ord. nn. 46/1999 e 366/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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