Corte costituzionale
Ordinanza n. 439/2000
Corte cost., ord. 25 ottobre 2000, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 439/2000
- Data di deposito
- 25 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:439
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 25762
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. impugnato (nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998), in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui consente, attraverso il meccanismo delle contestazioni, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si avvalgano della facolta' di non rispondere. Infatti, il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla premessa della perdurante vigenza della disposizione impugnata e della sua applicabilita' nel giudizio 'a quo' ritenendo, fra l'altro, che la disposizione stessa non sia stata intaccata - perche' non compresa nella relativa disciplina - dal d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi principi rispetto ai procedimenti penali in corso. Tuttavia, la motivazione dell'ordinanza su tale ultimo profilo appare manchevole - essendosi il rimettente limitato ad escludere l'avvenuta caducazione espressa della disposizione censurata senza considerare la possibilita' di una sua eventuale abrogazione implicita, almeno in riferimento ai procedimenti in corso - e cio' si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione. - sent. nn. 254 del 1992, 60 del 1995 e 361 del 1998 sull'art. 513 cod. proc. pen. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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