Corte costituzionale
Ordinanza n. 415/2000
Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 415
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 415/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:415
Norme oggetto del giudizio
- art. 230, comma 1, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25692
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare, se non aggravato, sia punibile a querela della persona offesa similmente a quanto ora stabilito per il furto comune in conseguenza della modifica apportata all'articolo 624 del codice penale dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205; in quanto - come gia' piu' volte chiarito - il regime della perseguibilita' a querela e' incompatibile con i reati militari nei quali e' sempre insita l'offesa di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato come caratteristico della querela. - Sentenze nn. 449/1991, 189/1976, 42/1975 e ordinanze nn. 229/1988, 467/1988 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino, dal Tribunale militare di La Spezia e dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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