Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/2000

Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
412/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:412

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25681

Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalita' di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, puo' anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realta' la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purche' in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non e' tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacita' contributiva. Il che a maggior ragione e' vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilita' degli assegni vitalizi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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