Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/2000
Corte cost., ord. 27 luglio 2000, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:389
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25658
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima il 9 novembre 1999, dichiarativa della insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Cosenza, II sezione penale, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente e Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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