Corte costituzionale
Ordinanza n. 386/2000
Corte cost., ord. 27 luglio 2000, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 386/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:386
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1996
- art. 83, 11 introd., decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 25655
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 ('recte': dell'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147), sul contenzioso elettorale amministrativo, censurato nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza, da parte del candidato, del vizio che inficia l'atto lesivo. La norma, infatti, non comporta per l'interessato, riguardo alla rilevazione dei vizi dai quali la proclamazione possa risultare affetta, oneri eccedenti la normale diligenza e diversi da quelli propri di tutti i procedimenti giuridiszionali elettorali nei quali e' connaturata l'esigenza di speditezza dell'accertamento e di stabilita' del risultato e, del resto, il candidato ha la possibilita' di rivolgersi ai propri rappresentanti di gruppo per attingere notizie e di far valere il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi. La durata del termine di trenta giorni, non e' poi priva di giustificazione, in ragione dell'interesse alla rapida composizione degli organi elettivi e non puo' essere ritenuta incongrua neppure in relazione alle controversie nelle quali il ricorrente si limiti a lamentare la mancata attribuzione di suffragi effettivamente conseguiti; del resto, l'art. 24 della Costituzione non impone di stabilire diverse decorrenze del termine per ricorrere, a seconda che la posizione del ricorrente interferisca o meno con quella degli eletti. - V. le sentenze nn. 179/1999, 111/1998, 446/1997 e 223/1996. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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