Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/2000

Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/2000
Data di deposito
21 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25599

Manifesta inammissibilita', in quanto la natura regolamentare della norma impugnata ne comporta la sottrazione al sindacato di costituzionalita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escluderebbe dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. A.M.M.

Massima n. 25688

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escluderebbe dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. La norma, infatti, deve essere interpretata nel diverso senso che il beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, e' limitata a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal modo al servizio della stessa. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo pretore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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