Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/2000
Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996
- art. 188, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 25599
Manifesta inammissibilita', in quanto la natura regolamentare della norma impugnata ne comporta la sottrazione al sindacato di costituzionalita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escluderebbe dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. A.M.M.
Massima n. 25688
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, escluderebbe dal beneficio della sosta senza limiti di tempo i veicoli addetti al trasporto di cortesia di tali persone. La norma, infatti, deve essere interpretata nel diverso senso che il beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, e' limitata a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal modo al servizio della stessa. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo pretore con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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