Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/2000
Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 25598
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, 'ex' art. 13 della legge n. 47 del 1985, estingua anche il reato ambientale di cui all'art. 1-'sexies' del decreto-legge n. 312 del 1985, limitatamente alla ipotesi nella quale, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13 citato, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo. La scelta del legislatore di prevedere la particolare ipotesi di estinzione dei reati a seguito di speciale sanatoria per i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente irragionevole, nell'ambito della discrezionalita' allo stesso spettante riguardo a particolari estinzioni di reato, in conseguenza di sanatorie amministrative di opere edilizie abusive. Inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 39, comma 8 e comma 1, non e' esclusa la possibilita' che il soggetto privato interessato, anche se munito di concessione, per precedente sanatoria, si avvalga, con ulteriore domanda, della nuova sanatoria, ai fini degli effetti estintivi su altri reati commessi in violazione dei vincoli. - V. le ordinanze nn. 149/1999 e 169/1996, e le sentenze nn. 370/1988 e 85/1998. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione staccata di Foligno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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