Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:315
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999
Parametri
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25560
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma (sezione IV penale), nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima (del 23 marzo 1999) dichiarativa dell'insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da un proprio componente, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilita' del conflitto: per un verso, per essere legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto, rispettivamente, la Corte d'appello di Roma e la Camera dei deputati, in quanto entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e che rappresentano; per altro verso, per essere stata denunciata dal Giudice ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, in conseguenza della deliberazione parlamentare adottata sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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