Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2000

Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/2000
Data di deposito
20 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:315

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999

Parametri

  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 25560

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma (sezione IV penale), nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima (del 23 marzo 1999) dichiarativa dell'insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da un proprio componente, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilita' del conflitto: per un verso, per essere legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto, rispettivamente, la Corte d'appello di Roma e la Camera dei deputati, in quanto entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e che rappresentano; per altro verso, per essere stata denunciata dal Giudice ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, in conseguenza della deliberazione parlamentare adottata sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze