Corte costituzionale
Ordinanza n. 314/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 314/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:314
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25559
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni di quest'ultima (del 29 luglio 1999) dichiarative dell'insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da alcuni suoi componenti, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato: per un verso, per essere legittimati a ricorrere e ad essere parte del conflitto, rispettivamente, il Giudice dell'udienza preliminare e la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; per altro verso, per essere stata denunciata dal Giudice ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati adottate sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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