Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/2000

Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
314/2000
Data di deposito
20 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:314

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 25559

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni di quest'ultima (del 29 luglio 1999) dichiarative dell'insindacabilita' (nella specie, in sede penale) delle opinioni espresse da alcuni suoi componenti, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato: per un verso, per essere legittimati a ricorrere e ad essere parte del conflitto, rispettivamente, il Giudice dell'udienza preliminare e la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; per altro verso, per essere stata denunciata dal Giudice ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati adottate sul presupposto dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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