Corte costituzionale
Ordinanza n. 28/2000
Corte cost., ord. 4 febbraio 2000, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 28/2000
- Data di deposito
- 4 febbraio 2000
- Data di decisione
- 20 gennaio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 10, comma 7, nel testo introdotto, legge n. 167 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 25136
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunciato in quanto, commisurando il corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, al costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione, fa si' che, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme applicabili all'epoca in materia di espropriazioni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) - corrisponda all'importo - pari al valore di mercato delle aree - dell'indennita' versata in precedenza dal Comune ai proprietari espropriati, la concessione del diritto di superficie avvenga, ingiustificatamente, alle stesse condizioni previste per gli altri assegnatari e per gli acquirenti in regime di mercato libero, a cui le stesse aree vengono concesse o, rispettivamente, trasferite, in proprieta'. La Corte d'appello rimettente ha infatti omesso del tutto di valutare gli effetti operati sulla norma impugnata dalle disposizioni - anteriori alla ordinanza di rinvio - contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63), ed ha inoltre tralasciato di considerare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la portata della clausola della convenzione stipulata il 21 giugno 1985, con rogito notarile, tra la appellante Cooperativa edilizia S. Cristoforo e il Comune di Ragusa, "ad integrazione ed in sanatoria dell'anticipato affidamento del terreno", circa le somme che la Cooperativa si era obbligata a corrispondere per la concessione del diritto di superficie. E tali rilievi sono preliminari e assorbenti anche rispetto a quello, pure prospettabile in base alle ulteriori modifiche che le predette disposizioni hanno poi ancora subito, attraverso la integrazione delle facolta' di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie disposta dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, commi 45-50).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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