Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/2000

Corte cost., ord. 13 luglio 2000, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
278/2000
Data di deposito
13 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 25506

Ammissibilita' della questione - di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per asserito contrasto con l'art. 76 Costituzione, in relazione ai criteri di cui all'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971 - sollevata dallo stesso giudice cui gli atti erano gia' stati restituiti per riesame della rilevanza alla luce del sopravvenuto decreto legislativo n. 472 del 1997, avendo quel giudice, con plausibile motivazione, escluso l'incidenza dello 'ius superveniens' nel processo 'a quo'.

Massima n. 25507

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in tema di graduazione delle sanzioni relative alle ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM, riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971. Non e' dato, infatti, comprendere come la pronunzia auspicata dal giudice 'a quo', - volta ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse, come questa Corte non ha mancato gia' di rilevare (con la sentenza n. 84 del 1989) - possa risultare atta a realizzare un adeguamento della disposizione ai criteri della legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece, quell'obiettivo primario di rapidita' nell'espletamento di quegli obblighi, cui sono connessi il potere di accertamento dell'ufficio tributario e, in definitiva, la piu' solerte riscossione delle imposte, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato. Obiettivo proprio in ragione del quale e' gia' stata ritenuta (tra l'altro nell'ordinanza n. 418 del 1987) rispettata, da parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella legge delega circa <<la migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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