Corte costituzionale
Ordinanza n. 278/2000
Corte cost., ord. 13 luglio 2000, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 278/2000
- Data di deposito
- 13 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 10, comma 2, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 25506
Ammissibilita' della questione - di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per asserito contrasto con l'art. 76 Costituzione, in relazione ai criteri di cui all'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971 - sollevata dallo stesso giudice cui gli atti erano gia' stati restituiti per riesame della rilevanza alla luce del sopravvenuto decreto legislativo n. 472 del 1997, avendo quel giudice, con plausibile motivazione, escluso l'incidenza dello 'ius superveniens' nel processo 'a quo'.
Massima n. 25507
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in tema di graduazione delle sanzioni relative alle ipotesi del ritardo e della omissione della dichiarazione INVIM, riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri dell'art. 10, secondo comma, numero 11, della legge n. 825 del 1971. Non e' dato, infatti, comprendere come la pronunzia auspicata dal giudice 'a quo', - volta ad equiparare situazioni che risultano obiettivamente diverse, come questa Corte non ha mancato gia' di rilevare (con la sentenza n. 84 del 1989) - possa risultare atta a realizzare un adeguamento della disposizione ai criteri della legge di delega, posto che essa frustrerebbe, invece, quell'obiettivo primario di rapidita' nell'espletamento di quegli obblighi, cui sono connessi il potere di accertamento dell'ufficio tributario e, in definitiva, la piu' solerte riscossione delle imposte, principale fonte di risorse finanziarie dello Stato. Obiettivo proprio in ragione del quale e' gia' stata ritenuta (tra l'altro nell'ordinanza n. 418 del 1987) rispettata, da parte della disposizione denunciata, la direttiva contenuta nella legge delega circa <<la migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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