Corte costituzionale
Ordinanza n. 245/2000
Corte cost., ord. 26 giugno 2000, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 245/2000
- Data di deposito
- 26 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:245
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25462
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunciate in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 c.d.s. Nel quadro di un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, caratterizzato da particolari poteri ufficiosi (artt. 22 ss. l. cit. richiamati dall'art. 205 c.d.s.), non e' infatti irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della opposizione al provvedimento di cui si tratta (avente natura amministrativa e finalita' di immediata tutela della incolumita' pubblica): scelta che si iscrive in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi. - v. le sentenze 330/1998 e 31/1996 sul giudizio di opposizione, 167/1998, 168/1998, 169/1998 e 889/1997 sul provvedimento di sospensione provvisoria della patente. M.R.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di Camposampiero, e dal Tribunale di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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