Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2000
Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2000
- Data di deposito
- 23 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 3, legge della Regione Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25459
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in stabili a regime condomminiale, le spese relative ai servizi definiti "a rimborso" (comprensive di quelle del riscaldamento) sono versate dagli assegnatari direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi. Va, infatti, osservato che: a) la disposizione denunciata non riguarda la materia della giurisdizione e quella processuale, ma la materia del diritto privato sostanziale; b) la censura di costituzionalita' proposta dal giudice rimettente e' limitata alla violazione, da parte del legislatore regionale, del principio della riserva alla potesta' legislativa dello Stato sotto il solo profilo del limite riferito alla materia della tutela giurisdizionale senza alcun riferimento al diverso e ulteriore profilo concernente il limite che la potesta' legislativa regionale incontra nella materia del diritto privato. Precedenti - sent. nn. 133/1998, 390/1996, 459/1995, 76/1995, 303/1994 sul principio secondo cui l'art. 108 della Costituzione riserva alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale. - sent. nn. 326/1998, 82/1998, 307/1996, 462/1995. 408/1995, 441/1994 sul principio secondo cui e' riservata alla competenza del legislatore statale le materie del diritto privato. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione all'art. 108 della Costituzione, dal giudice di pace di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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