Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/2000
Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/2000
- Data di deposito
- 22 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 11 del 7 gennaio 1998
- art. 146-bis, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
Parametri
Massime
Massima n. 25449
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146-'bis' delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11), censurato nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile per attivare il collegamento audiovisivo a distanza, che si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3 'bis', codice procedura penale, anche nel caso previsto dalla lettera c) dell' stesso art. 146-bis. Infatti, la scelta di prevedere particolari modalita' di esercizio del diritto al contraddittorio, solo nei confronti di soggetti imputati di reati che sono "diretta espressione delle piu' gravi manifestazioni di criminalita' di stampo mafioso", risulta espressione della sfera di discrezionalita' del legislatore, esercitata in maniera non irragionevole. Inoltre, la norma ha carattere temporaneo, essendo volta a fronteggiare esigenze eccezionali ed e' comunque suscettibile di eventuali aggiustamenti in base ai risultati della sperimentazione triennale in corso. - v. la sentenza n. 342/99. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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