Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2000

Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2000
Data di deposito
13 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 71, comma 3, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 74, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 71, comma 5, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 74, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 71, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 38, comma 1, codice di procedura civile (disp. att.)

Parametri

Massime

Massima n. 25404

Manifesta inammissibilita' - sotto il duplice profilo del difetto di rilevanza della questione e della dipendenza degli inconvenienti lamentatti da scelte discrezionali del legislatore - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsita' del riconoscimento. - ordinanze nn. 440/1997 e 399/1997 richiamate in merito al principio secondo cui la materia 'de qua' e' riservata alla discrezionalita' del legislatore. L.T.

Massima n. 25405

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorio censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare giudizialmente la paaternita', senza riconoscergli nel contempo la competenza a decidere sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', la quale e' riservata, invece, al tribunale ordinario. Va, infatti, rilevato che questa Corte, in armonia con quanto affermato in genere in materia di regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, ha piu' volte precisato che "il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del trinbunale ordinario non pur non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legisaltiva", le cui scelte sono nella specie, oltretutto, contestate sulla base di considerazioni di mera opportunita' estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza. - sentenze nn. 228/1998 e 451/1997, ordinanza n. 128/1999, richiamate in merito al principio secondo cui le regole della ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali dipendono da scelte discrezionali del legislatore. - sentenze nn. 451/1997, 429/1991 e 193/1987 richiamate in ordine al principio secondo cui il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non puo' non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legislativa. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con le ordinanze in epigrafe.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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