Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/2000
Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/2000
- Data di deposito
- 13 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, comma 3, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 74, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 71, comma 5, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 74, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 71, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 38, comma 1, codice di procedura civile (disp. att.)
Parametri
- art. 2, Costituzione
- 31, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 30, Costituzione
Massime
Massima n. 25404
Manifesta inammissibilita' - sotto il duplice profilo del difetto di rilevanza della questione e della dipendenza degli inconvenienti lamentatti da scelte discrezionali del legislatore - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsita' del riconoscimento. - ordinanze nn. 440/1997 e 399/1997 richiamate in merito al principio secondo cui la materia 'de qua' e' riservata alla discrezionalita' del legislatore. L.T.
Massima n. 25405
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorio censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare giudizialmente la paaternita', senza riconoscergli nel contempo la competenza a decidere sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', la quale e' riservata, invece, al tribunale ordinario. Va, infatti, rilevato che questa Corte, in armonia con quanto affermato in genere in materia di regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, ha piu' volte precisato che "il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del trinbunale ordinario non pur non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legisaltiva", le cui scelte sono nella specie, oltretutto, contestate sulla base di considerazioni di mera opportunita' estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza. - sentenze nn. 228/1998 e 451/1997, ordinanza n. 128/1999, richiamate in merito al principio secondo cui le regole della ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali dipendono da scelte discrezionali del legislatore. - sentenze nn. 451/1997, 429/1991 e 193/1987 richiamate in ordine al principio secondo cui il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non puo' non ricadere nell'ambito della discrezionalita' legislativa. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con le ordinanze in epigrafe.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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