Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2000
Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2000
- Data di deposito
- 13 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, lett. b, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 25400
Manifesta inammissibilita' - per assenza di qualsiasi descrizione della fattispecie dedotta in giudizio - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato - in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato. L.T.
Massima n. 25401
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato, pur senza convivere con esso. Va, infatti, osservato che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai benefici assicurativi limitatamente ai danni alle cose e prescindendo da un rapporto di convivenza rientra nella discrezionalita' legislativa e non puo' dirsi in contrasto con l'invocato principio di ragionevolezza nella duplice considerazione della plausibilita' dell'esistenza in ogni caso di una comunione di interessi tra prossimi congiunti e dell'assenza di qualsiasi contrasto con la normativa comunitaria (la quale si e' limitata ad imporre agli Stati l'obbligo di prevedere la copertura assicurativa in favore dei membri della famiglia dell'assicurato unicamente per i danni alle persone, lasciando facolta' al legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai danni alle cose dei familiari dell'assicurato). Precedenti: - sent. n. 188 del 1991 sul principio secondo cui l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle persone, pur giustificare tale esclusione per i danni alle cose. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal giudice di pace di Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lettera b), sollevata dal giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze