Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2000

Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
193/2000
Data di deposito
13 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, lett. b, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 25400

Manifesta inammissibilita' - per assenza di qualsiasi descrizione della fattispecie dedotta in giudizio - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato - in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato. L.T.

Massima n. 25401

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente il risarcimento dei danni a cose subiti da coloro che siano legati da vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato, pur senza convivere con esso. Va, infatti, osservato che l'esclusione dei prossimi congiunti dell'assicurato dai benefici assicurativi limitatamente ai danni alle cose e prescindendo da un rapporto di convivenza rientra nella discrezionalita' legislativa e non puo' dirsi in contrasto con l'invocato principio di ragionevolezza nella duplice considerazione della plausibilita' dell'esistenza in ogni caso di una comunione di interessi tra prossimi congiunti e dell'assenza di qualsiasi contrasto con la normativa comunitaria (la quale si e' limitata ad imporre agli Stati l'obbligo di prevedere la copertura assicurativa in favore dei membri della famiglia dell'assicurato unicamente per i danni alle persone, lasciando facolta' al legislatore nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai danni alle cose dei familiari dell'assicurato). Precedenti: - sent. n. 188 del 1991 sul principio secondo cui l'esistenza tra i membri di un gruppo parentale di una comunione di interessi mentre non giustifica l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle persone, pur giustificare tale esclusione per i danni alle cose. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal giudice di pace di Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lettera b), sollevata dal giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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