Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2000

Corte cost., ord. 1° giugno 2000, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/2000
Data di deposito
1° giugno 2000
Data di decisione
25 maggio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, comma 10, legge della Regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 25365

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma decimo, della legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71 sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - per la parte in cui prima della sua abrogazione (disposta dall'art. 39 della legge della Regione Sicilia n. 37 del 1985) prevedeva, per l'ipotesi di compravendita di terreno abusivamente lotizzato, una sanzione rigida pari a lire 20.000 per metro quadrato, non correlata al valore delle opere preordinate alla lottizzazione stessa o delle aeree lottizzate, come invece previsto dall'art. 41, comma secondo, della legge n. 1150 del 1942. Va, infatti, osservato che la scelta dello ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria rientra nella discrezionalita' del legislatore regionale siciliano che l'ha esercitata, nel caso di specie, in modo non manifestamente irragionevole ponendosi come primario obiettivo quello di impedire trasferimenti di terreni abusivamente lottizzati attraverso la nullita' dell'atto di compravendita, nel caso in cui fosse risultato dall'atto che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di abilitazione alla lottizzazione, obiettivo raggiunto attraverso l'applicazione a carico dell'alienante, in ogni ipotesi (ricorrendo o meno la nullita'), della suddetta sanzione pecuniaria stabilita in modo rigido. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, decimo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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