Corte costituzionale
Ordinanza n. 16/2000
Corte cost., ord. 17 gennaio 2000, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 16/2000
- Data di deposito
- 17 gennaio 2000
- Data di decisione
- 11 gennaio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:16
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 marzo 1999
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25113
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza 8 giugno 1999, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni adottate in assemblea il 16 marzo 1999, con le quali la Camera ha ritenuto l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dei fatti di cui i deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli, Roberto Calderoni e Mario Borghezio, appellanti avverso una sentenza di condanna del Pretore di Milano, sono stati chiamati a rispondere, i primi cinque dei reati di resistenza e di oltraggio e il Borghezio del solo reato di oltraggio, deve essere dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti, richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che, sotto il profilo soggettivo, sia la Corte d'appello - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio penale pendente - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente a dichiarare la volonta' del potere che rappresenta in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono legittimati, la prima a sollevare il conflitto e la seconda ad esservi parte, - e dato anche che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita. Mentre, quanto alle prescrizioni contenute in proposito nell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va riconosciuto che nell'ordinanza sono esaurientemente indicate le "ragioni del conflitto" e "le norme costituzionale che regolano la materia". - Da ultimo, O. nn. 363/1999, 362/1999 e 319/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Milano, sezione IV penale, ricorrente;
b) che gli atti introduttivi del conflitto e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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