Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/2000
Corte cost., ord. 24 maggio 2000, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/2000
- Data di deposito
- 24 maggio 2000
- Data di decisione
- 22 maggio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:153
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25330
E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma del codice civile, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede lo stesso termine annuale di prescrizione per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni. Infatti, il contratto di assicurazione contro gli infortuni, cosi' come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. del codice civile, non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrita' fisica della persona, ma quello di far conseguire all'assicurato il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro; e l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti agli assicurati. Essendo percio' unica la funzione economica e sociale del contratto e unitaria la disciplina adottata da codice civile, la fissazione di un unico termine per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparita' di trattamento ne' viola il limite della ragionevolezza, posto al legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' attribuitagli in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti. A.M.M. V. la sentenza n. 18/1975 e l'ordinanza n. 284/1984, in tema contratto di assicurazione e le sentenze n. 10/1970 e n. 57/1962, a proposito del limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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