Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/2000
Corte cost., ord. 16 maggio 2000, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/2000
- Data di deposito
- 16 maggio 2000
- Data di decisione
- 11 maggio 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:141
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25299
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultimo ha ritenuto insindacabili le affermazioni di un senatore, contenute in un comunicato stampa e in una nota al comunicato, riguardanti un magistrato della Procura della Repubblica del Tribunale di Savona. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87: tanto il giudice istruttore del Tribunale civile di Savona, quanto il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e a resistere ad esso, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; e, inoltre, viene lamentata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile di Savona, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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