Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/2000

Corte cost., ord. 16 maggio 2000, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
140/2000
Data di deposito
16 maggio 2000
Data di decisione
11 maggio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:140

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25297

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma (quinta sezione penale) nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni rese da un proprio componente nell'ambito di un'inchiesta ministeriale sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Sussistono infatti i requisiti soggettivi e oggettivi ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto il conflitto insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volonta' del potere cui appartengono e verte su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione parlamentare. - cfr. anche ordinanze nn. 81 e 91 del 2000 (richiamate).

Massima n. 25298

La trasmissione alla Corte degli atti del procedimento penale a carico del parlamentare, le cui dichiarazioni sono state ritenute insindacabili dalla Camera dei deputati, deve considerarsi irrituale e ne va disposta, pertanto, la restituzione al Tribunale di Roma, ricorrente nel conflitto di attribuzione che lo oppone alla stessa Camera dei deputati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza, e provveda a restituire al medesimo ricorrente tribunale di Roma gli atti del procedimento penale in corso davanti ad esso;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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