Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/2000

Corte cost., ord. 10 maggio 2000, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
135/2000
Data di deposito
10 maggio 2000
Data di decisione
8 maggio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:135

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25291

Manifesta infondatezza, per insussistenza della dedotta irragionevolezza della norma censurata, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 171 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non prevedendo come causa di nullita' della notificazione la mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalita' previste dall'art. 157, comma 7, stesso codice, lascerebbe all'arbitrio di quest'ultimo il loro espletamento. Infatti, l'espletamento del doppio accesso rappresenta per detto organo uno specifico obbligo giuridico, cui e' correlata l'applicabilita' di sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche penali e, del resto, eventuali irregolarita' processuali, in virtu' dell'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme, non possono che essere limitate a vizi di forma corrispondenti ad altrettanti difetti di sostanza. Al di la' del doppio accesso vi e' poi la reale garanzia offerta dal procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, alla quale si coniuga l'ulteriore possibilita' di rinnovare la citazione, ex art. 485 del codice di procedura penale. Infine, l'impossibilita' di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario inadempiente non potrebbe di per se' giustificare l'introduzione di un vizio di rilevanza comportante la nullita' dell'intero procedimento di notificazione. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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