Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/2000

Corte cost., ord. 17 gennaio 2000, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/2000
Data di deposito
17 gennaio 2000
Data di decisione
11 gennaio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:13

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25087

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in seguito a richiesta di archiviazione, da parte del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato, la persona offesa, ai fini di una eventuale opposizione, abbia facolta' di estrarre copia degli atti di cui puo' prendere visione. Nel promuovere l'incidente, infatti, il rimettente giudice per le indagini preliminari, dopo aver rilevato che nessun problema, nel caso, sarebbe sorto se il pubblico ministero, adeguandosi ad uno specifico precedente delle Sezioni unite della Corte di cassazione, avesse consentito alla estrazione di copia informale degli atti quando il difensore ne aveva fatto richiesta, osserva che la Corte costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 192 del 1997, ha affermato - anche se con riguardo ad altra questione - che in generale "il deposito degli atti in Cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facolta' di estrarne copia". Dal che e' chiaro che nell'ordinanza di rimessione il dubbio di costituzionalita' e' prospettato con riferimento alla interpretazione data alla norma impugnata dal pubblico ministero, senza pero' condividerla, e che la ordinanza e' inoltre del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni per cui il giudice 'a quo' non ha ritenuto di rilasciare egli stesso le copie richieste, come pure, alla luce della sentenza n. 192 del 1997, avrebbe potuto fare. Risultandone, di conseguenza, non osservato il consolidato principio secondo il quale, ove una norma di legge consenta una interpretazione conforme a Costituzione, il giudice e' tenuto a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimita' costituzionale solo se sia impossibile darne una interpretazione corretta. - V. S. n. 192/1997 (gia' citata nel testo). - Riguardo al principio su richiamato in tema di interpretazione v. inoltre, in particolare, S. n. 356/1996. V. anche Cassazione - sez. unite penali 3 febbraio - 4 aprile 1995, ric. Sciancalepore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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