Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/2000
Corte cost., ord. 20 aprile 2000, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/2000
- Data di deposito
- 20 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:110
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 3, Costituzione
- art. 30, Costituzione
Massime
Massima n. 25241
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, non essendo l'estinzione del giudizio 'a quo' di per se' sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilita' della questione stessa, poiche', secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte, in armonia con l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte. - V. le sentenze n. 701/1988, nn. 52/1986 e 88/1986, n. 300/1984, n. 16/1982, n. 135/1963 e n. 50/1957.
Massima n. 25242
Manifesta inammissibilita', in quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente in ordine a passaggi logici necessari riguardanti la pregiudizialita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dall'adottante, ove questi esistano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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