Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2000

Corte cost., ord. 20 aprile 2000, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2000
Data di deposito
20 aprile 2000
Data di decisione
13 aprile 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25241

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, non essendo l'estinzione del giudizio 'a quo' di per se' sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilita' della questione stessa, poiche', secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte, in armonia con l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte. - V. le sentenze n. 701/1988, nn. 52/1986 e 88/1986, n. 300/1984, n. 16/1982, n. 135/1963 e n. 50/1957.

Massima n. 25242

Manifesta inammissibilita', in quanto la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente in ordine a passaggi logici necessari riguardanti la pregiudizialita', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non condiziona l'adozione di una persona maggiore di eta' anche all'assenso dei figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti dall'adottante, ove questi esistano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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