Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1999

Corte cost., sent. 12 marzo 1999, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1999
Data di deposito
12 marzo 1999
Data di decisione
8 marzo 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 147, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 24530

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, allorche' la interpretazione, sulla cui base la questione e' stata sollevata, non e' la sola compatibile con il testo e la 'ratio' della disposizione denunciata, ma e' possibile attribuire ad essa un significato coerente con il rispetto dei precetti costituzionali, e' questo significato che deve essere preferito. - V. S. nn. 307/1996, 296/1995 e 149/1994, nonche' O. n. 188/1998.

Massima n. 24531

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto in forza di essi, secondo la prevalente giurisprudenza, i soci illimitatamente responsabili delle societa' di persone resterebbero soggetti al fallimento, in via di estensione del fallimento della societa', anche successivamente alla perdita, per qualunque causa (morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro qualita' di soci, senza alcuna limitazione di ordine temporale. Il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale, se la norma denunciata e' suscettibile di diverse interpretazioni, va seguita tra di esse quella per cui la norma non e' incostituzionale, comporta nel caso che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'impugnato art. 147, il termine di un anno, stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, per la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia cessato l'attivita' d'impresa, si applichi anche nell'ipotesi 'de qua', e pertanto, cosi' intesa, la norma contestata si sottrae alla censura. L'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, nel tutelare il quale - anche in considerazione delle conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne e' colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - le richiamate disposizioni degli artt. 10 e 11 assumono una portata generale, sussiste infatti anche riguardo alla estensione del fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili rispetto ai quali l'appartenenza alla compagine sociale sia comunque venuta meno. - V. la precedente massima A ed ivi richiami.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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