Corte costituzionale

Sentenza n. 468/1999

Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
468/1999
Data di deposito
30 dicembre 1999
Data di decisione
15 dicembre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:468

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, delibera legislativa Regione Veneto del 12 giugno 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25067

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost., nei confronti dell'art. 3, comma 3, della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale del Veneto il 12 giugno 1998 (concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"), al quale si contesta che, con l'autorizzare il falconiere, in seguito all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 2, ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, anche se "con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa", si porrebbe in contrasto con la disciplina dei periodi venatori di cui all'art. 18 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157. Ai fini del promosso giudizio di costituzionalita', infatti, non e' necessario pronunciarsi sull'assunto del ricorrente - dallo stesso peraltro non dimostrato e oltretutto diffusamente contraddetto nelle difese della Regione - secondo cui, per la ritenuta non modificabilita' del comportamento del falco in volo, una volta che non sia piu' legato al pugno del falconiere, sarebbe oggettivamente impossibile addestrare il rapace in modo da impedirgli ogni azione di predazione. Atteso che, anche se tale assunto fosse valido, la disciplina censurata verrebbe, tutt'al piu', a configurarsi come una norma permissiva non idonea a produrre effetti, e comunque non di ostacolo - in presenza di episodi di predazione di esemplari di fauna selvatica durante la chiusura della stagione venatoria - alla doverosa irrogazione delle previste misure sanzionatorie. Pertanto la considerazione - comunque da ribadirsi - che, alla stregua della vigente legge-quadro (che in cio' non si distingue dalla abrogata legge 27 dicembre 1977, n. 968) l'attivita' venatoria si caratterizza, oltre che per il tipo di azioni svolte (abbattimento o cattura di animali e attivita' preparatoria) e per l'oggetto di essa (animali da abbattere o catturare appartenenti alla fauna selvatica), per i mezzi destinati al suo svolgimento (armi o animali consentiti dalla legge come strumenti di caccia), non e' sufficiente per ritenere il ricorso in oggetto meritevole di accoglimento. - Sulla disciplina, anche sanzionatoria, in materia di periodi venatori, come elemento, anche in base alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, v. S. nn. 168/1999 e 323/1998. - Riguardo alla su richiamata nozione di "attivita' venatoria", v. S. n. 578/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, nella seduta del 12 giugno 1998, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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